Art. 18.
Utilizzo per innevamento programmato
1. Per innevamento programmato puo' essere concessa una quantita'
media unitaria non superiore a 0,4 l/s/ha di pista. Tutti i prelievi
devono essere registrati con apposito contatore.
2. Le nuove richieste per derivazioni per innevamento programmato
devono considerare l'intero comprensorio sciistico da esse
interessato e ricercare al suo interno la fonte piu' razionale per
garantire la necessaria disponibilita' idrica.
3. Per la produzione di neve programmata puo' essere utilizzata
solo acqua per la quale sia stata certificata l'idoneita' chimica e
microbiologica.
4. Deve essere valutata la possibilita' di allacciamento ad
impianti di derivazione gia' esistenti e l'acqua, in linea di
principio, deve essere prelevata dal maggiore corpo idrico del bacino
idrografico interessato; occorre comunque considerare, al riguardo,
anche i costi energetici del trasporto dell'acqua.
5. Ai fini di un uso razionale della risorsa idrica, e' previsto,
di norma e laddove l'orografia del terreno lo consenta,
l'allestimento e l'impiego di serbatoi di capacita' pari a circa 700
m³ d'acqua per ettaro di pista innevata. Puo' essere fatta eccezione
per prelievi relativamente modesti da grandi corsi d'acqua.
6. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del
potenziale idroelettrico nell'ambito degli impianti per l'innevamento
programmato esistenti e nell'ambito della concessione per quanto
riguarda la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo se
sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali.