Art. 19. Utilizzo per pescicoltura 1. La quantita' d'acqua che puo' essere concessionata per tale utilizzo e' determinata considerando la quantita' di pesci coltivati e il fabbisogno delle singole specie; in ogni caso, non puo' essere autorizzata una quantita' massima superiore all'effettuazione di 15 ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di allevamento. Per una piscicoltura estensiva puo' essere concessionata una quantita' massima di 1 l/s per 100 kg di pesce.