Art. 19.
Utilizzo per pescicoltura
1. La quantita' d'acqua che puo' essere concessionata per tale
utilizzo e' determinata considerando la quantita' di pesci coltivati
e il fabbisogno delle singole specie; in ogni caso, non puo' essere
autorizzata una quantita' massima superiore all'effettuazione di 15
ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di
allevamento.
Per una piscicoltura estensiva puo' essere concessionata una
quantita' massima di 1 l/s per 100 kg di pesce.