(Allegato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                      Utilizzo per pescicoltura 
 
    1. La quantita' d'acqua che puo' essere  concessionata  per  tale
utilizzo e' determinata considerando la quantita' di pesci  coltivati
e il fabbisogno delle singole specie; in ogni caso, non  puo'  essere
autorizzata una quantita' massima superiore all'effettuazione  di  15
ricambi giornalieri del  volume  d'acqua  presente  nelle  vasche  di
allevamento. 
    Per una piscicoltura  estensiva  puo'  essere  concessionata  una
quantita' massima di 1 l/s per 100 kg di pesce.