Art. 20.
Utilizzi per altri scopi
1. La determinazione della quantita' d'acqua concessionabile per
finalita' diverse da quelle indicate negli articoli 14-19 deve essere
effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando
l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentono
la massima riduzione dei consumi.