(Allegato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
                  Utilizzi da laghi e fasce lacuali 
 
    1. Il rilascio di concessioni di derivazioni  idriche  da  laghi,
dai loro immissari o dalle acque di falda in diretto contatto con  il
lago, e' ammesso solo se i prelievi non comportano un decremento  dei
livelli idrometrici tale da influenzare negativamente la qualita' del
lago e degli ecosistemi da esso alimentati. Puo' essere stabilito  un
livello idrometrico  al  di  sotto  del  quale  ogni  derivazione  e'
vietata.