Art. 21.
Utilizzi da laghi e fasce lacuali
1. Il rilascio di concessioni di derivazioni idriche da laghi,
dai loro immissari o dalle acque di falda in diretto contatto con il
lago, e' ammesso solo se i prelievi non comportano un decremento dei
livelli idrometrici tale da influenzare negativamente la qualita' del
lago e degli ecosistemi da esso alimentati. Puo' essere stabilito un
livello idrometrico al di sotto del quale ogni derivazione e'
vietata.