Art. 21. Utilizzi da laghi e fasce lacuali 1. Il rilascio di concessioni di derivazioni idriche da laghi, dai loro immissari o dalle acque di falda in diretto contatto con il lago, e' ammesso solo se i prelievi non comportano un decremento dei livelli idrometrici tale da influenzare negativamente la qualita' del lago e degli ecosistemi da esso alimentati. Puo' essere stabilito un livello idrometrico al di sotto del quale ogni derivazione e' vietata.