Art. 22.
Utilizzo di acque sotterranee e sorgenti
1. Gli utilizzi di acque sotterranee vanno gestiti in modo tale
da non pregiudicare l'equilibrio idrodinamico e lo stato di qualita'
ambientale di tali acque. I corpi idrici sotterranei e le sorgenti
che presentano caratteristiche qualitative tali da renderli idonei
per l'utilizzo idropotabile devono essere, per principio, riservati
in modo esclusivo a questo tipo di utilizzo. Gli altri utilizzi sono
consentiti solo a condizione che non pregiudichino dal punto di vista
qualitativo e quantitativo l'approvvigionamento idropotabile, anche
per il futuro.
2. Per il rilascio della concessione puo' essere richiesta la
redazione di una specifica relazione idrogeologica.
3. La produzione di energia elettrica da acque sotterranee e da
sorgente e' ammessa solo se associata ad altri utilizzi gia'
esistenti e limitatamente alle quantita' gia' autorizzate per tali
altri utilizzi, per l'approvvigionamento idroelettrico delle
strutture di cui all'art. 16 comma 2 lettera b), se non sono presenti
corsi d'acqua idonei. Se necessario dal punto di vista ambientale, si
puo' prescrivere un deflusso minimo vitale ed il prelievo viene
limitato con un dispositivo di limitazione della portata.