(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
              Utilizzo di acque sotterranee e sorgenti 
 
    1. Gli utilizzi di acque sotterranee vanno gestiti in  modo  tale
da non pregiudicare l'equilibrio idrodinamico e lo stato di  qualita'
ambientale di tali acque. I corpi idrici sotterranei  e  le  sorgenti
che presentano caratteristiche qualitative tali  da  renderli  idonei
per l'utilizzo idropotabile devono essere, per  principio,  riservati
in modo esclusivo a questo tipo di utilizzo. Gli altri utilizzi  sono
consentiti solo a condizione che non pregiudichino dal punto di vista
qualitativo e quantitativo l'approvvigionamento  idropotabile,  anche
per il futuro. 
    2. Per il rilascio della concessione  puo'  essere  richiesta  la
redazione di una specifica relazione idrogeologica. 
    3. La produzione di energia elettrica da acque sotterranee  e  da
sorgente  e'  ammessa  solo  se  associata  ad  altri  utilizzi  gia'
esistenti e limitatamente alle quantita' gia'  autorizzate  per  tali
altri  utilizzi,   per   l'approvvigionamento   idroelettrico   delle
strutture di cui all'art. 16 comma 2 lettera b), se non sono presenti
corsi d'acqua idonei. Se necessario dal punto di vista ambientale, si
puo' prescrivere un deflusso  minimo  vitale  ed  il  prelievo  viene
limitato con un dispositivo di limitazione della portata.