Art. 22. Utilizzo di acque sotterranee e sorgenti 1. Gli utilizzi di acque sotterranee vanno gestiti in modo tale da non pregiudicare l'equilibrio idrodinamico e lo stato di qualita' ambientale di tali acque. I corpi idrici sotterranei e le sorgenti che presentano caratteristiche qualitative tali da renderli idonei per l'utilizzo idropotabile devono essere, per principio, riservati in modo esclusivo a questo tipo di utilizzo. Gli altri utilizzi sono consentiti solo a condizione che non pregiudichino dal punto di vista qualitativo e quantitativo l'approvvigionamento idropotabile, anche per il futuro. 2. Per il rilascio della concessione puo' essere richiesta la redazione di una specifica relazione idrogeologica. 3. La produzione di energia elettrica da acque sotterranee e da sorgente e' ammessa solo se associata ad altri utilizzi gia' esistenti e limitatamente alle quantita' gia' autorizzate per tali altri utilizzi, per l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture di cui all'art. 16 comma 2 lettera b), se non sono presenti corsi d'acqua idonei. Se necessario dal punto di vista ambientale, si puo' prescrivere un deflusso minimo vitale ed il prelievo viene limitato con un dispositivo di limitazione della portata.