(Allegato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
               Stato tecnico e gestione degli impianti 
 
    1. Tutti gli impianti di derivazione,  comprensivi  di  opere  di
accumulo,  trasporto  e  distribuzione,  devono  essere  costruiti  e
gestiti utilizzando le migliori  tecniche  disponibili,  al  fine  di
contenere le perdite e ridurre  nella  misura  maggiore  possibile  i
consumi. 
    2. Il rinnovo di concessioni per utilizzo idrico o  l'ampliamento
delle derivazioni esistenti puo' essere autorizzato solo  se,  previa
presentazione di adeguata  documentazione  tecnica,  le  perdite  dei
relativi impianti risultano limitate a valori  contenuti  e  comunque
ritenuti ammissibili per tale tipo  di  impianto  dalla  Ripartizione
competente per il rilascio delle concessioni. 
    3.  Viene  incentivata   la   razionalizzazione   delle   utenze,
privilegiando la nascita di nuove forme consortili di utilizzo  o  il
riassetto di  quelle  esistenti.  Si  richiede,  in  particolare,  il
miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto e dei metodi di
irrigazione,  sia  per  quanto  riguarda  le  derivazioni  da   acque
superficiali, sia per quanto riguarda quelle da acque sotterranee. 
    4. Nelle  zone  in  cui  sussiste  la  necessita'  di  migliorare
l'approvvigionamento  idrico  per  soddisfare  le  diverse   esigenze
idriche,  viene  promossa   la   realizzazione   di   serbatoi,   che
garantiscano  congiuntamente  piu'  utilizzi  e,  al  tempo   stesso,
l'approvvigionamento  per  le  attivita'  di  protezione   civile   e
antincendio.