Art. 23. Stato tecnico e gestione degli impianti 1. Tutti gli impianti di derivazione, comprensivi di opere di accumulo, trasporto e distribuzione, devono essere costruiti e gestiti utilizzando le migliori tecniche disponibili, al fine di contenere le perdite e ridurre nella misura maggiore possibile i consumi. 2. Il rinnovo di concessioni per utilizzo idrico o l'ampliamento delle derivazioni esistenti puo' essere autorizzato solo se, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica, le perdite dei relativi impianti risultano limitate a valori contenuti e comunque ritenuti ammissibili per tale tipo di impianto dalla Ripartizione competente per il rilascio delle concessioni. 3. Viene incentivata la razionalizzazione delle utenze, privilegiando la nascita di nuove forme consortili di utilizzo o il riassetto di quelle esistenti. Si richiede, in particolare, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto e dei metodi di irrigazione, sia per quanto riguarda le derivazioni da acque superficiali, sia per quanto riguarda quelle da acque sotterranee. 4. Nelle zone in cui sussiste la necessita' di migliorare l'approvvigionamento idrico per soddisfare le diverse esigenze idriche, viene promossa la realizzazione di serbatoi, che garantiscano congiuntamente piu' utilizzi e, al tempo stesso, l'approvvigionamento per le attivita' di protezione civile e antincendio.