Art. 25.
Registrazione degli utilizzi
1. I prelievi idrici a scopo industriale, per innevamento
programmato e per utilizzo idroelettrico, nonche' l'erogazione di
acqua potabile fornita dagli acquedotti pubblici, devono essere
registrati tramite appositi contatori; deve essere inoltre tenuto un
registro di esercizio. La relativa documentazione deve essere
conservata per 5 anni dal concessionario ed essere esibita nel caso
di controlli da parte delle competenti autorita'.
2. Al fine di quantificare il consumo idrico annuo per l'utilizzo
irriguo, l'Amministrazione provinciale si avvale di un'adeguata rete
di monitoraggio, costituita da contatori distribuiti in modo
rappresentativo all'interno della superficie irrigua provinciale.
3. Per impianti di derivazione particolarmente complessi situati
in ecosistemi sensibili e per gli impianti idroelettrici potra'
essere richiesta l'installazione di apparecchiature telematiche per
la trasmissione dei dati significativi riguardanti la derivazione
all'ufficio competente per il rilascio della concessione.