Art. 25. Registrazione degli utilizzi 1. I prelievi idrici a scopo industriale, per innevamento programmato e per utilizzo idroelettrico, nonche' l'erogazione di acqua potabile fornita dagli acquedotti pubblici, devono essere registrati tramite appositi contatori; deve essere inoltre tenuto un registro di esercizio. La relativa documentazione deve essere conservata per 5 anni dal concessionario ed essere esibita nel caso di controlli da parte delle competenti autorita'. 2. Al fine di quantificare il consumo idrico annuo per l'utilizzo irriguo, l'Amministrazione provinciale si avvale di un'adeguata rete di monitoraggio, costituita da contatori distribuiti in modo rappresentativo all'interno della superficie irrigua provinciale. 3. Per impianti di derivazione particolarmente complessi situati in ecosistemi sensibili e per gli impianti idroelettrici potra' essere richiesta l'installazione di apparecchiature telematiche per la trasmissione dei dati significativi riguardanti la derivazione all'ufficio competente per il rilascio della concessione.