Art. 26. Applicazioni delle disposizioni 1. Per le concessioni in atto, le norme contenute nel presente Piano entrano in vigore, se non diversamente specificato nel Piano, alla scadenza della concessione stessa e sono prescritte nel relativo atto di rinnovo. 2. Il rinnovo della concessione di derivazioni esistenti puo' essere negato, qualora tali utilizzi contrastino con il «buon regime delle acque». A riguardo, non possono essere rinnovate concessioni di prelievi idrici che comportino uno spreco della risorsa o qualora l'utilizzo non sia conciliabile con il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' per il corpo idrico interessato dalla derivazione. 3. L'introduzione di nuovi valori di DMV (deflusso minimo vitale) non comporta alcun onere di indennizzo a carico della pubblica amministrazione, se non una riduzione proporzionale del canone di concessione di uso dell'acqua. 4. I criteri per il rilascio delle concessioni previsti dal presente Piano si applicano anche alle richieste di concessione inoltrate dopo il 23 luglio 2007 e per le quali alla data di entrata in vigore del presente Piano non sia stata ancora avviata l'istruttoria per la procedura di rilascio della concessione di utilizzo idrico.