(Allegato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                   Applicazioni delle disposizioni 
 
    1. Per le concessioni in atto, le norme  contenute  nel  presente
Piano entrano in vigore, se non diversamente specificato  nel  Piano,
alla scadenza della concessione stessa e sono prescritte nel relativo
atto di rinnovo. 
    2. Il rinnovo della concessione  di  derivazioni  esistenti  puo'
essere negato, qualora tali utilizzi contrastino con il «buon  regime
delle acque». A riguardo, non possono essere rinnovate concessioni di
prelievi idrici che comportino uno spreco  della  risorsa  o  qualora
l'utilizzo non sia conciliabile con il raggiungimento  dell'obiettivo
di qualita' per il corpo idrico interessato dalla derivazione. 
    3. L'introduzione di nuovi valori di DMV (deflusso minimo vitale)
non comporta alcun  onere  di  indennizzo  a  carico  della  pubblica
amministrazione, se non una riduzione  proporzionale  del  canone  di
concessione di uso dell'acqua. 
    4. I criteri per  il  rilascio  delle  concessioni  previsti  dal
presente Piano si  applicano  anche  alle  richieste  di  concessione
inoltrate dopo il 23 luglio 2007 e per le quali alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  Piano  non  sia   stata   ancora   avviata
l'istruttoria per la  procedura  di  rilascio  della  concessione  di
utilizzo idrico.