(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
            Provvedimenti di mitigazione e compensazione 
 
    1. Le nuove derivazioni  idriche  con  captazioni  di  entita'  a
partire  da  100  l/s  medi  devono  prevedere  adeguate  misure   di
mitigazione e compensazione, laddove con la loro messa  in  esercizio
si preveda che vengano arrecati danni all'ambiente acquatico.