(STATUTO-art. 27)
 
                              Art. 27. 
                       Presidio della qualita' 
 
    1. Il presidio della qualita' ha  funzioni  di  promozione  della
cultura della  qualita'  nell'Ateneo,  di  supporto  agli  organi  di
governo  dell'Ateneo   sulle   tematiche   dell'assicurazione   della
qualita',  di  monitoraggio  dei  processi  di  assicurazione   della
qualita', di promozione del miglioramento continuo della  qualita'  e
sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei  processi  per
l'assicurazione della qualita'. 
    2. I componenti,  individuati  sulla  base  delle  competenze  in
ambito di assicurazione qualita', sono  designati  dal  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  senato  accademico,  su  proposta  del
rettore. 
    3.  Il  presidio  e'  coordinato  dal  presidente,  nominato  dal
rettore. 
    4. Il presidio della qualita' e' nominato con decreto rettorale e
dura in carica tre anni.