Art. 27. Presidio della qualita' 1. Il presidio della qualita' ha funzioni di promozione della cultura della qualita' nell'Ateneo, di supporto agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'assicurazione della qualita', di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualita', di promozione del miglioramento continuo della qualita' e sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualita'. 2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualita', sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore. 3. Il presidio e' coordinato dal presidente, nominato dal rettore. 4. Il presidio della qualita' e' nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.