(STATUTO-art. 28)
 
                              Art. 28. 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Presso  l'Universita'  e'  costituito  il  comitato  unico  di
garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni. 
    2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e  di  verifica
dell'attuazione delle pari opportunita'  e  la  valorizzazione  delle
differenze, al fine di garantire il  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione in riferimento a tutti i fattori  di  discriminazione
di cui alla normativa italiana ed europea. Il comitato contribuisce a
realizzare i principi generali  di  cui  al  titolo  I  del  presente
statuto. 
    3. Il comitato e' formato da dodici componenti, cinque dei  quali
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello di Ateneo, cinque nominati dal  rettore  sulla  base  delle
candidature presentate, due designati dal consiglio  degli  studenti.
Almeno cinque componenti devono appartenere ai  ruoli  del  personale
docente. 
    4. Il comitato elegge il presidente tra i componenti nominati dal
rettore. Il presidente ha facolta'  di  convocare,  laddove  ritenuto
opportuno, il comitato, in composizione ristretta e di individuare un
consigliere  di  fiducia.  Con  cadenza  annuale  e'  presentata   al
consiglio di amministrazione una relazione sulla attivita' svolta. 
    5. I componenti durano in carica tre anni e  non  possono  essere
designati per piu' di due mandati. 
    6.  La  partecipazione  al   comitato,   non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.