Art. 28. Comitato unico di garanzia 1. Presso l'Universita' e' costituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al titolo I del presente statuto. 3. Il comitato e' formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal consiglio degli studenti. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente. 4. Il comitato elegge il presidente tra i componenti nominati dal rettore. Il presidente ha facolta' di convocare, laddove ritenuto opportuno, il comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale e' presentata al consiglio di amministrazione una relazione sulla attivita' svolta. 5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per piu' di due mandati. 6. La partecipazione al comitato, non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.