(STATUTO-art. 29)
 
                              Art. 29. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1.  Il  collegio   di   disciplina   svolge   l'istruttoria   dei
procedimenti disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  ed
esprime il parere sui provvedimenti da adottare. 
    2. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni,
e costituito da docenti in regime di impegno  a  tempo  pieno  e  con
rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato.  Il  presidente  e'  un
professore ordinario.  La  prima  sezione  opera  nei  confronti  dei
professori  ordinari  ed  e'  costituita  dal  presidente  e  da  due
professori ordinari. La  seconda  sezione  opera  nei  confronti  dei
professori associati  ed  e'  costituita  dal  presidente  e  da  due
professori associati.  La  terza  sezione  opera  nei  confronti  dei
ricercatori ed e' costituita dal presidente  e  da  due  ricercatori.
Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a
categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in  ragione
delle categorie interessate. 
    3. I componenti del collegio, designati  dal  senato  accademico,
sono  nominati  dal  rettore,  rimangono  in  carica  per  tre   anni
accademici e non sono rieleggibili. 
    4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e
nel  rispetto  del  contraddittorio,  in  conformita'  alla   vigente
normativa in materia. 
    5. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo
ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, da' l'avvio  del
procedimento e trasmette gli  atti  al  collegio.  Per  i  fatti  che
possono dar luogo a una  sanzione  disciplinare  non  superiore  alla
censura il rettore procede con proprio provvedimento. 
    6. Il collegio, all'esito  dell'istruttoria,  formula  il  parere
vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformita' al
parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 
    7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.