Art. 29. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare. 2. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presidente e' un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate. 3. I componenti del collegio, designati dal senato accademico, sono nominati dal rettore, rimangono in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili. 4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' alla vigente normativa in materia. 5. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, da' l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento. 6. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.