Art. 18. Esercizio finanziario - Bilancio 1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui e' preposto. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da: a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio; b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente. 5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il bilancio consultivo. 6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, cosi' come previsto dall'art 2423 del codice civile. 7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata presso il Registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione. 9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare e al Ministero dello sviluppo economico. 10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19. 11. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.