(STATUTO TIPO-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
           Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati 
 
    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al
precedente art. 2 possono chiedere di aderire al  Consorzio  inviando
domanda scritta di adesione al consiglio di  amministrazione  con  la
quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi  previsti  e  di
essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  statuto,  dei
regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari
vincolanti per il Consorzio. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire
contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla
richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in
cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al
Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di
giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della
richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI. 
    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  produttori  e  dei
trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei
presupposti di seguito indicati: 
    a) cessazione dell'attivita'; 
    b)  variazione  dell'oggetto   sociale   o   dell'attivita'   con
cessazione della produzione  di  materia  prima  o  di  imballaggi  e
relativi semilavorati; 
    c)  adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema   alternativo
istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai
sensi di legge. 
    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) del  precedente  comma
3, i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al
consiglio  di  amministrazione  almeno  sei  mesi  prima  della  fine
dell'esercizio  annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento
dell'eventuale contributo per l'anno in corso. 
    5. Nei casi indicati nella lettera c) del precedente comma 3,  il
recesso  e'  efficace  solo  dal  momento  in  cui,  intervenuto   il
riconoscimento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare accerta il corretto funzionamento  del  sistema
alternativo e ne da' comunicazione al Consorzio ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale
comunicazione e' inviata per conoscenza al CONAI. 
    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori  e  dei
recuperatori  e/o  riciclatori  possono  recedere   liberamente   dal
Consorzio,  previa  comunicazione  da   inviare   al   consiglio   di
amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio
annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale
contributo dovuto per l'anno in corso. 
    7. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al
Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non
comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare
alla realizzazione dell'oggetto consortile. 
    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e
disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il
consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi
derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 
    9.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro
quindici giorni, al consorziato e  al  CONAI,  anche  ai  fini  della
verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II. 
    10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi  dei  consorziati
che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. 
    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'
dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.