(Convenzione-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                              Dividendi 
 
    1. I dividendi pagati da una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato. 
    2. Tuttavia, tali dividendi possono essere  tassati  anche  nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo
beneficiario  dei  dividendi  e'  un   residente   dell'altro   Stato
contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
      (a)  0  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei   dividendi   se
l'effettivo beneficiario e' una societa' (diversa da una societa'  di
persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale
della societa' che paga i dividendi alla data  di  distribuzione  dei
dividendi e lo ha fatto o lo avra' fatto per un periodo  ininterrotto
di due anni nel quale cade tale data; 
      (b) 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli
altri casi. 
    Il presente comma non riguarda l'imposizione della  societa'  per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
    3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello  Stato
di cui e' residente la societa' distributrice. 
    4. Le disposizioni dei commi l e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la  societa'  che  paga  i  dividendi,  un'attivita'  industriale   o
commerciale per mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata
oppure una professione  indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si  ricolleghi
effettivamente a tale stabile organizzazione o  base  fissa.  In  tal
caso, sono applicabili, a seconda dei  casi,  le  disposizioni  degli
articoli 7 o 14. 
    5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato. 
    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione delle azioni  o  di  altre
quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia  stato  quello
di ottenere i benefici previsti dal presente articolo  mediante  tale
creazione o cessione.