(Convenzione-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                              Interessi 
 
    1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad
un residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  in  detto
altro Stato. 
    2. Tuttavia, tali interessi sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  con  la
legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario  effettivo  degli
interessi e' un  residente  dell'altro  Stato  contraente,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo
degli interessi. 
    3.  Nonostante  le  disposizioni  del  comma  2,  gli   interessi
provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta  in  detto
Stato se: 
      (a) il debitore degli interessi e' il Governo  di  detto  Stato
contraente o un suo ente locale; o 
      (b) gli interessi  sono  pagati  al  Governo  dell'altro  Stato
contraente o a un suo ente locale o ad ente o organismo (compresi gli
istituti  finanziari)  interamente  di  proprieta'  di  questo  Stato
contraente o di un suo ente locale; o 
      (c) gli  interessi  sono  pagati  ad  altri  enti  o  organismi
(compresi gli istituti  finanziari)  che  per  i  loro  finanziamenti
dipendono dagli stessi enti sopra menzionati nel  quadro  di  accordi
conclusi trai Governi degli Stati contraenti. 
    4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i
redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di  partecipazione  agli  utili,  e,  in
particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico  ed  i  redditi
delle obbligazioni di prestiti, compresi  i  premi  ed  altri  frutti
relativi a tali titoli. Le penali per ritardato  pagamento  non  sono
considerate come interessi ai fini del presente articolo. 
    5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito  generatore  degli
interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.  In  tal  caso,  sono
applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli  7  o
14. 
    6.  Gli  interessi  si  considerano  provenienti  da  uno   Stato
contraente  quando  il  debitore  e'  lo  Stato   stesso,   una   sua
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unita'
territoriale amministrativa o un residente di detto Stato.  Tuttavia,
quando il debitore degli interessi, sia esso residente o  no  di  uno
Stato  contraente,  ha  in   uno   Stato   contraente   una   stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a
carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui  e'  situata  la
stabile organizzazione o la base fissa. 
    7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita'  alla  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione. 
    8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione del  credito  rispetto  al
quale sono pagati gli interessi,  sia  stato  quello  di  ottenere  i
benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta  creazione
o cessione.