Art. 11. Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' con la legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del comma 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a un suo ente locale o ad ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) che per i loro finanziamenti dipendono dagli stessi enti sopra menzionati nel quadro di accordi conclusi trai Governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente articolo. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unita' territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.