(Convenzione-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                               Canoni 
 
    1. I canoni provenienti da uno Stato contraente  e  pagati  a  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
    2. Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma, se  il  beneficiario  effettivo  dei
canoni e' un residente dell'altro Stato contraente,  l'imposta  cosi'
applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare  lordo  dei
canoni. 
    3. Ai fini del presente articolo il termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche
o le pellicole o le registrazioni usati per trasmissioni radiofoniche
o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni
o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso  o
la concessione in uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali  o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
    4. Le disposizioni dei commi l e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata  o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso, sono applicabili, a seconda dei  casi,  le  disposizioni  degli
articoli 7 o 14. 
    5. I canoni si considerano provenienti da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o  amministrativa,  un  suo  ente  locale,   un'unita'   territoriale
amministrativa o un residente di detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il
debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una  stabile  organizzazione  o  una  base
fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, i canoni stessi si  considerano  provenienti  dallo
Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
    6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in  assenza  di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si  applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e'  imponibile  in  conformita'  alla  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione. 
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualunque persona
interessata alla creazione o alla cessione dei  diritti  rispetto  ai
quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere  i  benefici
previsti dal  presente  articolo  per  mezzo  di  detta  creazione  o
cessione.