(Convenzione-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                          Utili di capitale 
 
    1. Gli utili che un residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di  beni  immobili  di  cui  all'art.  6  e  situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
    2. Gli utili derivanti dall'alienazione di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per  l'esercizio  di
una  professione  indipendente,  compresi   gli   utili   provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
    3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o  di  aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale  o  di  beni  mobili  relativi
all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono  imponibili  solo  nello
Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione  effettiva
dell'impresa. 
    4. Gli utili che un residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di azioni derivanti piu' del 50%  del  loro  valore,
direttamente o indirettamente, da beni  immobili  situati  nell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
    5. Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  ogni  altro  bene
diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3  e  4  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.