(Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                      Professioni indipendenti 
 
    1. I redditi che un residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto  in  detto  Stato,  a
meno che tale residente non disponga  abitualmente  nell'altro  Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'.  Se
egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta  base
fissa. 
    2. L'espressione "libera professione" comprende, in  particolare,
le  attivita'  indipendenti  di  carattere  scientifico,  letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
di medici, avvocati, ingegneri,  architetti,  dentisti,  contabili  e
revisori.