(Convenzione-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                         Lavoro subordinato 
 
    1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un  residente  di  uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di  un'attivita'  dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno  che  tale  attivita'
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
    2. Nonostante le disposizioni del comma 1, le  remunerazioni  che
un residente di uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di
un'attivita'  dipendente  svolta  nell'altro  Stato  contraente  sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
      (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in  un  periodo  di
dodici mesi che inizi o  che  termini  nel  corso  dell'anno  fiscale
considerato, e 
      (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e 
      (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile
organizzazione o da una  base  fissa  che  il  datore  di  lavoro  ha
nell'altro Stato. 
    3. Nonostante le disposizioni precedenti del  presente  articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro  subordinato
svolto a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  in  traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente  nel  quale  e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
    4. Se un residente di  uno  Stato  contraente  diviene  residente
dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto  residente
in relazione all'attivita' dipendente svolta  nel  primo  Stato  come
indennita'  di  fine  rapporto  sono  imponibili   in   detto   Stato
contraente.