Art. 17. Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. I redditi ritratti da artisti, musicisti o sportivi, residenti in uno Stato contraente, da attivita' svolte nell'altro Stato contraente nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.