(Convenzione-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                         Artisti e sportivi 
 
    1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,  i  redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio  o
della televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
    2.  Quando  il  reddito  derivante   da   prestazioni   personali
esercitate da un artista di spettacolo o da  uno  sportivo,  in  tale
qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista  o  dallo
sportivo medesimi, detto reddito  puo'  essere  tassato  nello  Stato
contraente  dove  dette  prestazioni  sono   svolte   nonostante   le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 
    3. I redditi ritratti da artisti, musicisti o sportivi, residenti
in  uno  Stato  contraente,  da  attivita'  svolte  nell'altro  Stato
contraente nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi
convenuto tra i due Stati contraenti non  sono  imponibili  in  detto
altro Stato contraente.