(Convenzione-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                              Pensioni 
 
    Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'art. 19, le pensioni
e le altre remunerazioni analoghe, pagate  ad  un  residente  di  uno
Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono  imponibili
soltanto in questo Stato.