(Convenzione-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                         Funzioni pubbliche 
 
    1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni  analoghe,
pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione  politica  o
amministrativa  o  da  un  suo  ente  locale  o  da  una  sua  unita'
territoriale amministrativa a una persona fisica, in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o  ente  o  unita',
sono imponibili soltanto in detto Stato. 
      (b) Tuttavia,  tali  salari,  stipendi  e  altre  remunerazioni
analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato  contraente  se  i
servizi vengono resi in  detto  Stato  e  la  persona  fisica  e'  un
residente di detto Stato che: 
        (i) ha la nazionalita' di detto Stato; o 
        (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al  solo  scopo
di rendervi i servizi. 
    2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o  da  una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale  o
da una sua unita' territoriale amministrativa, sia  direttamente  sia
mediante prelevamento da fondi da essi  costituiti,  ad  una  persona
fisica in corrispettivo di servizi resi  a  detto  Stato  o  a  detta
suddivisione o ente o unita',  sono  imponibili  soltanto  in  questo
Stato. 
      (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
    3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai
salari, agli stipendi,  alle  pensioni  pagati  in  corrispettivo  di
servizi resi nell'ambito di un'attivita'  industriale  o  commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da  un  suo  ente  locale  o  da  una  sua  unita'
territoriale amministrativa.