(Convenzione-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
                              Studenti 
 
    1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel   primo   Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi  studi  o  di  attendere
alla propria formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle
spese di mantenimento, d'istruzione o  di  formazione  professionale,
non sono imponibili in detto  Stato,  a  condizione  che  tali  somme
provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 
    2. I benefici previsti dal  presente  articolo  sono  applicabili
soltanto per un periodo  non  superiore  a  sei  anni  consecutivi  a
partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.