Art. 21. Professori, insegnanti e ricercatori Nonostante le previsioni di cui agli articoli 14 e 15, le remunerazioni di un professore, un insegnante o un ricercatore, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche, per un periodo non eccedente due anni, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.