(Convenzione-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
                Professori, insegnanti e ricercatori 
 
    Nonostante le previsioni  di  cui  agli  articoli  14  e  15,  le
remunerazioni di un  professore,  un  insegnante  o  un  ricercatore,
residenti   di   uno   Stato   contraente,   i   quali    soggiornano
temporaneamente  nell'altro  Stato  contraente   per   insegnarvi   o
effettuare ricerche, per un periodo non eccedente due  anni,  in  una
universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca senza
fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.