(Convenzione-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
                            Altri redditi 
 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
contraente, qualunque ne sia  la  provenienza,  che  non  sono  stati
trattati negli articoli precedenti della presente  Convenzione,  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Le disposizioni del  comma  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come  definiti  al
comma 2 dell'art. 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente un'attivita' commerciale o industriale per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata  o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente  a  tale  stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda  dei
casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.