(Convenzione-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         Redditi immobiliari 
 
    1. I redditi che un residente di uno Stato contraente  ritrae  da
beni  immobili  (inclusi  i  redditi  delle  attivita'   agricole   o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
    2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che a essa  e'
attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti  ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta' fondiaria, l'usufrutto  dei  beni  immobili  e  i  diritti
relativi a  canoni  variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la
concessione dello sfruttamento di  giacimenti  minerari,  sorgenti  e
altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili. 
    3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi  derivanti
dalla  utilizzazione  diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni   altra
utilizzazione di beni immobili. 
    4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.