(Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                    Navigazione marittima e aerea 
 
    1.   Gli   utili   derivanti    dall'esercizio,    in    traffico
internazionale, di navi o  di  aeromobili  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in cui e'  situata  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa. 
    2.  Se  la  sede  della  direzione  effettiva  di  un'impresa  di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta  sede  si
considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto  di
immatricolazione della nave, oppure,  in  mancanza  di  un  porto  di
immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui   e'   residente
l'esercente la nave. 
    3. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla  partecipazione  a  un  fondo  comune  (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.