(Convenzione-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                          Imprese associate 
 
    1. Allorche' 
      (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
      (b)   le   medesime   persone   partecipano   direttamente    o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa  dell'altro  Stato
contraente, 
    e, nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
    2. Allorche' uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata
sottoposta a tassazione in detto  altro  Stato,  e  gli  utili  cosi'
inclusi sono utili che sarebbero stati  realizzati  dall'impresa  del
primo Stato se le condizioni convenute tra  le  due  imprese  fossero
state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,
allora l'altro Stato procede ad  un'apposita  rettifica  dell'importo
dell'imposta ivi applicata su tali utili.  Tali  rettifiche  dovranno
effettuarsi unicamente in conformita' alla  procedura  amichevole  di
cui all'art. 25 della presente Convenzione.