(Statuto-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                             Presidente 
 
    1. Il presidente e' nominato dal Ministro tra le  persone,  anche
collocate in  quiescenza,  provenienti  dai  settori  della  pubblica
amministrazione, esclusi il Ministero della giustizia,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nonche' dai settori della ricerca,  della  docenza
universitaria, delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati  e
procuratori dello Stato, del volontariato e dell'associazionismo.  La
scelta  e'  operata  tra  persone   aventi   elevata   e   comprovata
qualificazione  professionale  concernente  l'attivita'  dell'ente  e
idonea  allo  svolgimento  delle   funzioni,   tenuto   conto   della
specializzazione professionale, culturale e  scientifica  conseguita,
desumibile dalla formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da
pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate
o attivita' svolte, che hanno attinenza alla materia del  trattamento
penale e della funzione rieducativa della pena  e  del  reinserimento
sociale. Nel caso di  nomina  di  persona  collocata  in  quiescenza,
trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo  5,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. 
    2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del  presidente,  le
relative   funzioni   sono   svolte   dal   Capo   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per  gravi
violazioni di legge. 
    4. In sede di prima applicazione, fino all'adozione  del  decreto
del Ministro di nomina del presidente della Cassa, le  funzioni  sono
svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.