(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Attribuzioni del presidente 
 
    1. Il presidente: 
      a) ha la rappresentanza legale della Cassa; 
      b) sovrintende all'andamento della Cassa e ne cura  i  rapporti
istituzionali; 
      c)   vigila   sull'attuazione   delle   delibere    avvalendosi
dell'attivita' del responsabile del controllo  del  programma  e  del
progetto di cui  all'articolo  15,  comma  7,  anche  richiedendo  la
collaborazione  delle  articolazioni  ministeriali   interessate   al
programma o al progetto finanziato; 
      d) convoca e presiede il consiglio, stabilendone  l'ordine  del
giorno; 
      e)  adotta  i  provvedimenti  d'urgenza   di   competenza   del
consiglio, sentiti i rappresentanti delle articolazioni  ministeriali
interessate al programma o al  progetto  finanziato,  salva  ratifica
alla prima riunione del consiglio stesso; 
      f) promuove e presiede riunioni periodiche  con  il  segretario
generale ed il segretario,  nonche'  con  i  dirigenti  degli  uffici
dirigenziali generali del  Ministero  interessati;  a  tali  riunioni
possono essere invitati a partecipare  i  rappresentanti  degli  enti
pubblici e privati interessati; 
      g)  relaziona  annualmente  al   Ministro   sullo   stato   dei
finanziamenti erogati dalla Cassa e sugli esiti  delle  attivita'  di
monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.