Art. 5. Attribuzioni del presidente 1. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale della Cassa; b) sovrintende all'andamento della Cassa e ne cura i rapporti istituzionali; c) vigila sull'attuazione delle delibere avvalendosi dell'attivita' del responsabile del controllo del programma e del progetto di cui all'articolo 15, comma 7, anche richiedendo la collaborazione delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato; d) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno; e) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio, sentiti i rappresentanti delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato, salva ratifica alla prima riunione del consiglio stesso; f) promuove e presiede riunioni periodiche con il segretario generale ed il segretario, nonche' con i dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero interessati; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti pubblici e privati interessati; g) relaziona annualmente al Ministro sullo stato dei finanziamenti erogati dalla Cassa e sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.