(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                               (Albo) 
 
  1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte: 
 
  a) le SIM; 
 
  b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse  dalle  banche,  le
imprese di paesi terzi diverse dalle banche; 
 
  c) nella sezione speciale, le  societa'  di  cui  all'articolo  60,
comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23  luglio  1996,  n.
415. 
 
  2. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche,  di  cui
al comma 1, lettera b), comprende: 
 
  a) le imprese di paesi terzi,  diverse  dalle  banche,  autorizzate
dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di  succursali
e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi  dell'articolo
28, commi 1 e 6, del Testo Unico; 
 
  b) le imprese di paesi terzi,  diverse  dalle  banche,  autorizzate
allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora  ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo  3,  del  regolamento
(UE) n. 600/2014. 
 
  3. All'albo e' allegato un elenco in cui sono iscritte  le  imprese
di investimento autorizzate in altri Stati UE.