Art. 4. (Albo) 1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte: a) le SIM; b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; c) nella sezione speciale, le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende: a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico; b) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014. 3. All'albo e' allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE.