(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                        (Contenuto dell'albo) 
 
  1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati: 
 
  a) il numero d'ordine di iscrizione; 
 
  b) la denominazione sociale; 
 
  c) la sede legale; 
 
  d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale; 
 
  e) gli estremi dei provvedimenti  di  autorizzazione  all'esercizio
dei servizi e delle attivita' di investimento, con l'indicazione  dei
servizi e delle attivita' di investimento autorizzati e  le  relative
limitazioni operative, ove esistenti; 
 
  f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi  degli  articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico; 
 
  g) i paesi nei quali la SIM  opera  con  o  senza  stabilimento  di
succursale, con specificazione  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
investimento interessati. 
 
  2. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera  a),  per
ciascuna impresa di paesi terzi,  diversa  dalla  banca,  autorizzata
dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di  succursali
iscritta sono indicati: 
 
  a) il numero d'ordine di iscrizione; 
 
  b) la denominazione sociale; 
 
  c) la sede legale; 
 
  d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale; 
 
  e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento
nel  territorio  della  Repubblica  dei  servizi   e   attivita'   di
investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 1,
del  Testo  Unico,  con  l'indicazione  dei   servizi   e   attivita'
autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti; 
 
  f) le succursali nel territorio della Repubblica; 
 
  g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi  degli  articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico; 
 
  h) gli Stati UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca
puo' prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attivita' di
investimento  coperti  dall'autorizzazione  in   regime   di   libera
prestazione di servizi nei confronti  di  controparti  qualificate  e
clienti  professionali  di  diritto   come   individuati   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera  a),  e  comma  2-sexies,
lettera a), del Testo Unico; 
 
  i) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa  di  paesi
terzi diversa dalla banca e' autorizzata a operare in Italia. 
 
  3. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera  a),  per
ciascuna impresa di paesi terzi,  diversa  dalla  banca,  autorizzata
dalla Consob a operare in Italia in regime di libera  prestazione  di
servizi iscritta sono indicati: 
 
  a) il numero d'ordine di iscrizione; 
 
  b) la denominazione sociale; 
 
  c) la sede legale; 
 
  d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale; 
 
  e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento
nel  territorio  della  Repubblica  dei  servizi   e   attivita'   di
investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 6,
del  Testo  Unico,  con  l'indicazione  dei   servizi   e   attivita'
autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti; 
 
  f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi  degli  articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico; 
 
  g) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa  di  paesi
terzi diversa dalla banca e' autorizzata a operare in Italia. 
 
  4. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera  b),  per
ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,  iscritta  sono
indicati: 
 
  a) il numero d'ordine di iscrizione; 
 
  b) la denominazione sociale; 
 
  c) la sede legale; 
 
  d) i servizi e le attivita' ammessi  al  mutuo  riconoscimento  che
l'impresa puo' svolgere nel territorio della Repubblica; 
 
  e) lo Stato UE in cui e' stabilita la succursale; 
 
  f) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa  di  paesi
terzi diversa dalla banca e' autorizzata a operare in Italia. 
 
  5.  Nella  sezione  speciale,  per   ciascuna   societa'   di   cui
all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996,  n.
415 iscritta sono indicati: 
 
  a) il numero d'ordine di iscrizione; 
 
  b) la denominazione sociale; 
 
  c) la sede legale; 
 
  d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale; 
 
  e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione; 
 
  f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi  degli  articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico. 
 
  6. Nell'elenco  allegato  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  per
ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati: 
 
  a) il numero d'ordine di iscrizione; 
 
  b) la denominazione sociale; 
 
  c) la sede legale; 
 
  d) i servizi e le attivita' ammessi  al  mutuo  riconoscimento  che
l'impresa puo' svolgere nel territorio della Repubblica; 
 
  e) gli estremi dei provvedimenti  di  autorizzazione  all'esercizio
nel territorio della Repubblica dei  servizi  non  ammessi  al  mutuo
riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con
l'indicazione dei servizi e delle attivita' autorizzati; 
 
  f)  l'eventuale  succursale  nel   territorio   della   Repubblica,
individuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  30,  della
direttiva 2014/65/UE.