Art. 28.
Vigilanza e controllo
1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della
Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico
derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative
vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di
servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, e' affidato all'Autorita' e al Ministero, secondo le
rispettive competenze.
2. La Rai e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e
agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero
incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.