Art. 29.
Deposito cauzionale e penali
1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai e' tenuta a
costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale, presso primari istituti bancari,
un deposito cauzionale di un milione di euro in numerario o in titoli
di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata
da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata
sono di spettanza della Rai.
2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della
Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero
dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito
cauzionale di cui al presente comma.
3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non
comportino una penale piu' grave, il Ministero, dopo la debita
contestazione alla Rai medesima, puo' applicare una penale, definita
con provvedimento dell'Autorita' nei suoi minimi e massimi, per
ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di
proporzionalita', in conformita' con quanto previsto dall'art. 15,
comma 4, della Convenzione.