(Allegato «D»-art. 18)
                              Art. 18. 
                  Esercizio finanziario - Bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi
successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui
e' preposto. 
    3.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    4. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire
nel termine  di  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  qualora
particolari  esigenze  lo  richiedano;  in  tale  ultima  ipotesi   i
consiglieri sono tenuti a comunicare le ragioni che  giustificano  la
convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 
    5. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,
dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio
ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla
gestione, cosi' come previsto dall'art. 2423 del codice civile. 
    6. Il documento menzionato al precedente comma  5,  deve  restare
depositato presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno  dieci  giorni  prima
dello svolgimento dell'Assemblea e finche' sia approvato il  bilancio
consuntivo. 
    7. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere  comunicato  al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti  e  al  Collegio
sindacale almeno trenta giorni prima  della  riunione  dell'Assemblea
convocata per la loro approvazione. 
    8. Il bilancio consuntivo e' trasmesso  al  Conai,  al  Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al  Ministero
dello sviluppo economico. 
    9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'
sono definite nel regolamento adottato ai sensi del  successivo  art.
19. 
    10. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle
imprese consorziate.