(Allegato «D»-art. 20)
                              Art. 20. 
       Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai 
 
    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto
collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  Conai,  come
previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio: 
      a) comunica regolarmente  al  Conai  i  nominativi  dei  propri
iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune
verifiche sulla partecipazione dei medesimi al Conai; 
      b) interagisce costantemente con il Conai, eventualmente  anche
attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di
verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto
dai propri iscritti; 
      c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al
precedente art. 3, commi 10 e 11, nei casi e  con  le  modalita'  ivi
previsti. 
    3.  Il  Consorzio  partecipa  alle   assemblee   del   Conai   in
rappresentanza  dei  propri  consorziati  ad   esclusione   di   quei
consorziati che  partecipino  in  proprio  o  che  abbiano  conferito
apposita delega a terzi.