Art. 20. Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai, come previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio: a) comunica regolarmente al Conai i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi al Conai; b) interagisce costantemente con il Conai, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti; c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 10 e 11, nei casi e con le modalita' ivi previsti. 3. Il Consorzio partecipa alle assemblee del Conai in rappresentanza dei propri consorziati ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.