Art. 21. Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei produttori. 2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.