Art. 22. Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati 1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. 2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Conai. 3. Le imprese iscritte nelle categorie dei Produttori e dei Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati: a) cessazione dell'attivita'; b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita' con cessazione della produzione ovvero importazione di materia prima o di imballaggi e relativi semilavorati; c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge. 4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso. 5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza al Conai. 6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Utilizzatori e dei Recuperatori e Riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso. 7. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. 8. Il regolamento di cui all'art. 19 puo' prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 9. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al Conai, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II. 10. Il Consorzio comunica al Conai i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. 11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.