(Allegato «D»-art. 24)
                              Art. 24. 
                              Vigilanza 
 
    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
del Ministro per lo sviluppo economico. 
    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o
di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
il  Ministro  per  lo  sviluppo   economico   possono   disporre   lo
scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario
incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'
possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono
disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del
Consorzio.