Art. 24. Vigilanza 1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico. 2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e' possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.