(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2018. 
    2. Fino alla  data  del  30  giugno  2018  continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni del Provvedimento adottato dalla  Consob
con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011. 
    3. Ai fini dell'art. 6, comma 4,  la  prima  autovalutazione  dei
rischi dovra' essere inviata alla Consob: 
      entro il 15 gennaio 2019, dalle societa' di revisione che hanno
chiuso o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio
2018 e il 30 giugno 2018; 
      entro 6 mesi  dalla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  dalle
societa' di revisione che chiuderanno il bilancio di  esercizio  dopo
il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.