Art. 13.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra
di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche
educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla
vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle
deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per
malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative
e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti
e non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza
inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui
quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare
attivita' di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del
decreto legislativo n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo
55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001,
assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno,
da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative
e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione
dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina
regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di
una procedura di mobilita' territoriale o professionale;
e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, salvo che siano espressione della liberta' di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del
decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del
personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei
confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a
terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e
la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di
allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o
dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed
educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM,
compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino
il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli
stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
b) c) e da f)bis a f) quinquies del decreto legislativo n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona
diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando
l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di
particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di
allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle
istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un
vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita' territoriale o
professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravita';
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art
16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita'
tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
fissato dall'amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett.
a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi
compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare,
secondo la disciplina dell'art. 15, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art.
8, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 235 del 2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001 n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.