(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 15)
                              Art. 15. 
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
 
    1. Il dipendente che sia  colpito  da  misura  restrittiva  della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio  con  privazione
della retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione  o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'. 
    2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale o questa sia comunque  cessata,  qualora  l'amministrazione
disponga, ai  sensi  dell'art.  55-ter  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  la  sospensione  del  procedimento  disciplinare  fino  al
termine di  quello  penale,  ai  sensi  dell'art.  16  (Rapporto  tra
procedimento disciplinare e procedimento penale). 
    3.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  del  dipendente  in
presenza dei casi gia' previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 235/2012. 
    4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina  ivi  stabilita.  Per  i
medesimi  delitti,  qualora  intervenga   la   condanna   anche   non
definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale  della
pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1,  della  citata  legge  n.
97/2001. 
    5. Nei casi indicati  ai  commi  precedenti,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n.  165/2001  e
dall'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale). 
    6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della  sanzione
di cui all'art. 13,  comma  9,  punto  2  (Codice  disciplinare),  la
sospensione del dipendente disposta ai sensi  del  presente  articolo
conserva  efficacia  solo  fino  alla  conclusione  del  procedimento
disciplinare.  Negli  altri  casi,  la   sospensione   dal   servizio
eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale  conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, essa e'  revocata  ed  il  dipendente  e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di  reati
che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2  (Codice
disciplinare),  l'amministrazione  ritenga  che  la   permanenza   in
servizio del dipendente provochi  un  pregiudizio  alla  credibilita'
della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza  potrebbe
derivarle da  parte  dei  cittadini  e/o  comunque,  per  ragioni  di
opportunita' ed  operativita'  dell'amministrazione  stessa.  In  tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.  Ove
il procedimento disciplinare sia  stato  eventualmente  sospeso  fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi  dell'art.  16  (Rapporto
tra  procedimento   disciplinare   e   procedimento   penale),   tale
sospensione puo'  essere  prorogata,  ferma  restando  in  ogni  caso
l'applicabilita'   dell'art.   13,   comma   9,   punto   2   (Codice
disciplinare). 
    7. Al dipendente sospeso, ai sensi del  presente  articolo,  sono
corrisposti un'indennita' pari  al  50%  dello  stipendio  tabellare,
nonche'  gli  assegni  del  nucleo  familiare   e   la   retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti. 
    8. Nel caso di sentenza penale definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha  commesso»  oppure  «non  costituisce  illecito
penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto  durante  il
periodo di sospensione cautelare,  a  titolo  di  indennita',  verra'
conguagliato con quanto dovuto al  dipendente  se  fosse  rimasto  in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi  alla  presenza
in servizio o  a  prestazioni  di  carattere  straordinario.  Ove  il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 16,  comma  2,
secondo   periodo   (Rapporto   tra   procedimento   disciplinare   e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa,  nonche'  i  periodi  di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.