(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 16)
                              Art. 16. 
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
    1.  Nell'ipotesi  di  procedimento  disciplinare  che  abbia   ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le  disposizioni  degli
artt. 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora  per  i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza  penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure  «non  costituisce
illecito  penale»   o   altra   formulazione   analoga,   l'autorita'
disciplinare procedente,  nel  rispetto  delle  previsioni  dell'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo  n.  165/2001,  riprende  il
procedimento disciplinare ed  adotta  le  determinazioni  conclusive,
applicando le disposizioni dell'art. 653,  comma  1,  del  codice  di
procedura  penale.  In   questa   ipotesi,   ove   nel   procedimento
disciplinare sospeso, al  dipendente,  oltre  ai  fatti  oggetto  del
giudizio penale per i quali vi sia  stata  assoluzione,  siano  state
contestate  altre  violazioni,  oppure  i   fatti   contestati,   pur
prescritti o non  costituenti  illecito  penale,  rivestano  comunque
rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    3. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art. 13, comma 9, n. 2, e successivamente il procedimento penale
sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che
riconosce che il «fatto non sussiste» o che  «l'imputato  non  lo  ha
commesso»  oppure  «non  costituisce   illecito   penale»   o   altra
formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e  si
concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e  con  le  modalita'
dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo  n.  165/2001,  il
dipendente ha diritto dalla data della sentenza di  assoluzione  alla
riammissione  in  servizio   presso   l'amministrazione,   anche   in
soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica
e   con   decorrenza   dell'anzianita'   posseduta    all'atto    del
licenziamento. Analoga disciplina trova  applicazione  nel  caso  che
l'assoluzione  del  dipendente  consegua  a  sentenza  pronunciata  a
seguito di processo di revisione. 
    4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la  qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora  sia  intervenuta  una
nuova classificazione  del  personale.  Il  dipendente  riammesso  ha
diritto a tutti gli  assegni  che  sarebbero  stati  corrisposti  nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale  periodo
di sospensione antecedente escluse le indennita' comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o
il convivente superstite e i figli. 
    5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al  comma  3,  siano  state  contestate  al  dipendente  altre
violazioni, ovvero nel caso in  cui  le  violazioni  siano  rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato  al  licenziamento,
il procedimento disciplinare  viene  riaperto  secondo  la  normativa
vigente.