Art. 16. Adesione al Fondo 1. Aderiscono al Fondo, formulando apposita istanza di adesione secondo le modalita' indicate nel regolamento operativo: a) i soggetti di Paesi UE che intendono richiedere alla competente Autorita' di vigilanza l'autorizzazione a prestare i servizi e attivita' di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, salvo che intendano aderire ad altro sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF; b) le imprese di Paesi terzi, che intendono richiedere alla competente Autorita' di vigilanza l'autorizzazione a prestare in Italia, tramite succursale, i servizi e attivita' di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia dalle succursali, salvo che aderiscano ad altro sistema di indennizzo estero riconosciuto equivalente ai sensi dell'art. 60, comma 2, del TUF, ovvero intendano aderire ad altro sistema di indennizzo nazionale riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF. 2. Possono, altresi', aderire al Fondo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del TUF, formulando apposita istanza di adesione, secondo le modalita' indicate nel regolamento operativo, le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento UE e societa' di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, al fine di integrare la tutela offerta agli investitori dal sistema di indennizzo dello Stato di origine. 3. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinata e ha efficacia dalla data del provvedimento di autorizzazione che l'Autorita' di vigilanza comunica al Fondo. 4. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 2 ha efficacia dalla data di comunicazione del Fondo di accettazione della richiesta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscono l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento. 5. Il Fondo pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti aderenti. Gli obblighi informativi degli aderenti sono previsti dal regolamento operativo.