(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                          Adesione al Fondo 
 
    1. Aderiscono al Fondo, formulando apposita istanza  di  adesione
secondo le modalita' indicate nel regolamento operativo: 
      a) i  soggetti  di  Paesi  UE  che  intendono  richiedere  alla
competente Autorita'  di  vigilanza  l'autorizzazione  a  prestare  i
servizi e attivita' di investimento  e  il  servizio  di  custodia  e
amministrazione di strumenti finanziari per conto dei  clienti,  come
definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente  statuto,
salvo  che  intendano  aderire  ad  altro   sistema   di   indennizzo
riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF; 
      b) le imprese di Paesi terzi,  che  intendono  richiedere  alla
competente Autorita' di  vigilanza  l'autorizzazione  a  prestare  in
Italia, tramite succursale, i servizi e attivita' di  investimento  e
il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per
conto  dei  clienti,  come  definiti  dal   precedente   art.   2   e
nell'Appendice  al  presente  statuto,  limitatamente   all'attivita'
svolta in Italia dalle succursali,  salvo  che  aderiscano  ad  altro
sistema  di  indennizzo  estero  riconosciuto  equivalente  ai  sensi
dell'art. 60, comma 2, del TUF, ovvero  intendano  aderire  ad  altro
sistema di indennizzo nazionale riconosciuto ai sensi  dell'art.  59,
comma 1, del TUF. 
    2. Possono, altresi', aderire al Fondo, ai  sensi  dell'art.  60,
comma 1, del TUF, formulando apposita istanza di adesione, secondo le
modalita' indicate nel regolamento operativo, le succursali insediate
in Italia di  banche,  imprese  di  investimento  UE  e  societa'  di
gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi  e  attivita'  di
investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti
finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2
e nell'Appendice al  presente  statuto,  limitatamente  all'attivita'
svolta in Italia,  al  fine  di  integrare  la  tutela  offerta  agli
investitori dal sistema di indennizzo dello Stato di origine. 
    3. L'adesione al  Fondo  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  e'
subordinata  e  ha  efficacia  dalla  data   del   provvedimento   di
autorizzazione che l'Autorita' di vigilanza comunica al Fondo. 
    4. L'adesione al  Fondo  dei  soggetti  di  cui  al  comma  2  ha
efficacia dalla data di comunicazione del Fondo di accettazione della
richiesta  da  inviarsi  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  o
comunque   con   mezzi   che   garantiscono   l'autenticita'    della
sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento. 
    5. Il Fondo pubblica  sul  proprio  sito  internet  l'elenco  dei
soggetti aderenti.  Gli  obblighi  informativi  degli  aderenti  sono
previsti dal regolamento operativo.