Art. III.5. Comitato per la promozione dello sport 1. Il Comitato per la promozione dello sport (d'ora in avanti Comitato), costituito a norma della legge n. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attivita' sportiva di tutti gli studenti e del personale dell'Ateneo. 2. Il Comitato, in particolare: a. predispone, ai sensi della vigente normativa, i programmi annuali di sviluppo delle attivita' motorie e sportive in Ateneo, e ne sovraintende l'applicazione; b. cura gli indirizzi di gestione degli impianti destinati allo svolgimento delle attivita' motorie e sportive e ne favorisce l'utilizzo da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo; c. verifica le modalita' di utilizzo dei fondi destinati alle attivita' sportive universitarie resi disponibili annualmente dalla vigente normativa e dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 3. Il Comitato e' composto, come da normativa vigente: a. dal Rettore o un suo delegato, che lo presiede; b. dal Direttore generale o un suo delegato, che funge da segretario; c. da due rappresentanti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti (CUSI - Centro universitario sportivo italiano), rinnovabili ogni due anni; d. da due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti a Corsi di studio dell'Ateneo, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.