(STATUTO-art. III.5.)
                             Art. III.5. 
 
               Comitato per la promozione dello sport 
 
    1. Il Comitato per la promozione dello  sport  (d'ora  in  avanti
Comitato), costituito a norma della legge n.  394/1977,  promuove  la
pratica, la diffusione e il potenziamento  dell'educazione  fisica  e
dell'attivita'  sportiva  di  tutti  gli  studenti  e  del  personale
dell'Ateneo. 
    2. Il Comitato, in particolare: 
      a. predispone, ai sensi della vigente  normativa,  i  programmi
annuali di sviluppo delle attivita' motorie e sportive in  Ateneo,  e
ne sovraintende l'applicazione; 
      b. cura gli indirizzi di gestione degli impianti destinati allo
svolgimento  delle  attivita'  motorie  e  sportive  e  ne  favorisce
l'utilizzo da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo; 
      c. verifica le modalita' di utilizzo dei fondi  destinati  alle
attivita' sportive universitarie resi disponibili  annualmente  dalla
vigente  normativa   e   dalle   deliberazioni   del   Consiglio   di
amministrazione. 
    3. Il Comitato e' composto, come da normativa vigente: 
      a. dal Rettore o un suo delegato, che lo presiede; 
      b. dal Direttore generale o  un  suo  delegato,  che  funge  da
segretario; 
      c.  da  due  rappresentanti  designati  dagli   enti   sportivi
universitari legalmente riconosciuti  (CUSI  -  Centro  universitario
sportivo italiano), rinnovabili ogni due anni; 
      d. da due rappresentanti degli studenti  eletti  dal  Consiglio
degli studenti fra gli studenti  regolarmente  iscritti  a  Corsi  di
studio dell'Ateneo, per la prima volta e  non  oltre  il  primo  anno
fuori corso, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile  una
sola volta. 
    4. Le modalita' di funzionamento del Comitato  sono  disciplinate
dal Regolamento generale di Ateneo.