(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
               Conferma del sistema di Classificazione 
 
    1. Si  conferma  il  sistema  di  classificazione  del  personale
previsto dall'art. 3 del CCNL del 31 marzo 1999, con le modifiche  di
seguito riportate. 
    2. Il sistema di classificazione del personale  resta  articolato
in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e  D.  Nelle
categorie e' previsto un unico accesso corrispondente alla  posizione
economica iniziale di ciascuna categoria, salvo  che  per  i  profili
della categoria B di cui all'art. 3, comma 7, del CCNL del  31  marzo
1999, come sostituito dal  comma  3  del  presente  CCNL,  e  di  cui
all'allegato A, paragrafo «categoria B», ultimo periodo, del medesimo
CCNL, che resta pertanto confermato. 
    3. L'art. 3, comma 7, del CCNL 31 marzo 1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Nell'allegato A sono altresi' indicati, per la categoria B,  i
criteri per la individuazione e collocazione di  particolari  profili
professionali, per  i  quali  l'accesso  dall'esterno  avviene  nella
posizione economica B3». 
    4. Per  effetto  di  quanto  previsto  al  comma  2,  nell'ambito
dell'Allegato  al  CCNL  del  31   marzo   1999,   Declaratorie,   e'
disapplicato, con riferimento alla categoria D, la  sezione  recante:
«Ai sensi dell'art. 3, comma 7,  per  i  profili  professionali  che,
secondo la disciplina del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
347/1983 come integrato dal decreto del Presidente  della  Repubblica
333/1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il
trattamento tabellare iniziale e' fissato nella  posizione  economica
D3.». 
    5.  A  seguito  delle  modifiche  introdotte   nel   sistema   di
classificazione dai commi precedenti, al personale che, alla data  di
entrata in vigore del presente CCNL, e' inquadrato in  profili  della
categoria D, per i quali,  ai  sensi  della  previgente  formulazione
dell'art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999 e dell'Allegato A al
medesimo contratto, l'accesso dall'esterno avveniva  nella  posizione
economica D3 sono conservati il  profilo  posseduto  e  la  posizione
economica acquisita nell'ambito della categoria. 
    6. Relativamente al personale inquadrato nei profili  di  cui  al
comma 5, l'ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare  la
progressione economica continua ad essere quantificato sulla base del
differenziale  tra  la  posizione  economica  gia'  posseduta  o   da
attribuire  e   quella   iniziale   di   accesso   per   gli   stessi
precedentemente prevista in D3. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro,  a  qualunque  titolo,  del  suddetto  personale,  solo  tale
ammontare  rientra  tra  le  risorse  stabili  disponibili   per   il
finanziamento  dei  vari  istituti  del  trattamento  economico   del
personale. 
    7. Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare
corrispondente alla posizione  economica  iniziale  prevista  per  la
categoria cui il profilo di  assunzione  e'  ascritto,  salvo  per  i
profili della categoria  B  di  cui  al  comma  2,  per  i  quali  il
trattamento tabellare iniziale corrisponde al  trattamento  tabellare
della posizione economica B3. 
    8. In caso di passaggio tra categorie,  nonche'  di  acquisizione
dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai  sensi  dell'art.
22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, al dipendente viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto  per  la  nuova
categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico  in
godimento,  acquisito  per  effetto  della  progressione   economica,
risulti superiore al  predetto  trattamento  tabellare  iniziale,  il
dipendente conserva a  titolo  di  assegno  personale  la  differenza
assorbibile nella successiva progressione economica. 
    9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  del  presente
CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di
personale nei  profili  professionali  con  accesso  nella  posizione
economica D3, secondo il previgente sistema  di  classificazione,  il
primo inquadramento avviene nei suddetti profili della  categoria  D.
Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5. 
    10. La disciplina di cui al comma 9 trova applicazione anche  per
le assunzioni con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  di
personale a tempo determinato, secondo le previsioni dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 75/2017. 
    11. L'importo dell'assegno personale di cui al comma 8,  fino  al
suo  completo  riassorbimento,  e'  ricompreso   nella   nozione   di
retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del CCNL del  9
maggio 2006. 
    12. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  CCNL  e'
definitivamente disapplicata anche la disciplina: 
      a) del previgente art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999; 
      b) dell'art. 13 del CCNL del 31 marzo 1999; 
      c) dell'art. 15 del CCNL del 31 marzo 1999; 
      d) dell'art. 9 del CCNL del 9 maggio 2006.