Art. 12. Conferma del sistema di Classificazione 1. Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 3 del CCNL del 31 marzo 1999, con le modifiche di seguito riportate. 2. Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie e' previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria B di cui all'art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all'allegato A, paragrafo «categoria B», ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato. 3. L'art. 3, comma 7, del CCNL 31 marzo 1999 e' sostituito dal seguente: «Nell'allegato A sono altresi' indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l'accesso dall'esterno avviene nella posizione economica B3». 4. Per effetto di quanto previsto al comma 2, nell'ambito dell'Allegato al CCNL del 31 marzo 1999, Declaratorie, e' disapplicato, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: «Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 347/1983 come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 333/1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale e' fissato nella posizione economica D3.». 5. A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, e' inquadrato in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgente formulazione dell'art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999 e dell'Allegato A al medesimo contratto, l'accesso dall'esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell'ambito della categoria. 6. Relativamente al personale inquadrato nei profili di cui al comma 5, l'ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare la progressione economica continua ad essere quantificato sulla base del differenziale tra la posizione economica gia' posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso per gli stessi precedentemente prevista in D3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale ammontare rientra tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale. 7. Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione e' ascritto, salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3. 8. In caso di passaggio tra categorie, nonche' di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica. 9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5. 10. La disciplina di cui al comma 9 trova applicazione anche per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale a tempo determinato, secondo le previsioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017. 11. L'importo dell'assegno personale di cui al comma 8, fino al suo completo riassorbimento, e' ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del CCNL del 9 maggio 2006. 12. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL e' definitivamente disapplicata anche la disciplina: a) del previgente art. 3, comma 7, del CCNL del 31 marzo 1999; b) dell'art. 13 del CCNL del 31 marzo 1999; c) dell'art. 15 del CCNL del 31 marzo 1999; d) dell'art. 9 del CCNL del 9 maggio 2006.