(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                Conferimento e revoca degli incarichi 
                   per le posizioni organizzative 
 
    1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni  organizzative
sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3
anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli  enti,
con atto scritto e  motivato,  e  possono  essere  rinnovati  con  le
medesime formalita'. 
    2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono  conto  -
rispetto alle funzioni ed attivita' da  svolgere  -  della  natura  e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti  culturali
posseduti,  delle  attitudini  e  della  capacita'  professionale  ed
esperienza acquisiti dal personale della  categoria  D.  Analogamente
gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13,  comma  2,
lettera  a)  e  b),  al  conferimento  dell'incarico   di   posizione
organizzativa al personale non classificato nella categoria D. 
    3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto  scritto  e  motivato,  in  relazione  a  intervenuti  mutamenti
organizzativi  o  in  conseguenza  di  valutazione   negativa   della
performance individuale. 
    4. I risultati delle attivita' svolte dai  dipendenti  cui  siano
stati attribuiti gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato
dall'ente.  La   valutazione   positiva   da'   anche   titolo   alla
corresponsione della retribuzione di risultato di  cui  all'art.  15.
Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione  di  una
valutazione  non  positiva,  acquisiscono  in   contraddittorio,   le
valutazioni  del  dipendente  interessato   anche   assistito   dalla
organizzazione sindacale cui  aderisce  o  conferisce  mandato  o  da
persona di sua fiducia; la stessa procedura di  contraddittorio  vale
anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 
    5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione
di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso,  il
dipendente  resta  inquadrato  nel  profilo  e  nella  categoria   di
appartenenza.