(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
        Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 
 
    1.  Il  trattamento  economico  accessorio  del  personale  della
categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13  e'  composto
dalla retribuzione di posizione e dalla  retribuzione  di  risultato.
Tale  trattamento  assorbe  tutte  le  competenze  accessorie  e   le
indennita' previste dal contratto collettivo nazionale,  compreso  il
compenso per il lavoro straordinario. 
    2. L'importo della retribuzione di posizione varia da  un  minimo
di € 5.000 ad  un  massimo  di  €  16.000  annui  lordi  per  tredici
mensilita',  sulla  base  della  graduazione  di  ciascuna  posizione
organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla
base di criteri predeterminati, che tengono conto della  complessita'
nonche'  della  rilevanza  delle  responsabilita'  amministrative   e
gestionali  di  ciascuna  posizione  organizzativa.  Ai  fini   della
graduazione delle suddette responsabilita', negli enti con dirigenza,
acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto  delle  eventuali
funzioni  delegate  con  attribuzione   di   poteri   di   firma   di
provvedimenti finali  a  rilevanza  esterna,  sulla  base  di  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 
    3. Nelle ipotesi considerate nell'art.  13,  comma  2,  l'importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000  ad  un
massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilita'. 
    4. Gli enti definiscono i criteri per  la  determinazione  e  per
l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle  posizioni
organizzative, destinando a tale  particolare  voce  retributiva  una
quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate
alla erogazione della retribuzione di posizione  e  di  risultato  di
tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 
    5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate  stabili
con  decurtazione  di  quelle  che  gli  enti  hanno  destinato  alla
retribuzione  di   posizione   e   di   risultato   delle   posizioni
organizzative  dagli  stessi  istituite,  secondo   quanto   previsto
dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate  al  finanziamento  della
retribuzione  di   posizione   e   di   risultato   delle   posizioni
organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti. 
    6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore,  gia'  titolare
di posizione organizzativa, di un incarico  ad  interim  relativo  ad
altra  posizione  organizzativa,  per  la  durata  dello  stesso,  al
lavoratore,  nell'ambito  della   retribuzione   di   risultato,   e'
attribuito un ulteriore importo la cui misura puo' variare dal 15% al
25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per
la posizione organizzativa oggetto dell'incarico  ad  interim.  Nella
definizione  delle  citate  percentuali,  l'ente  tiene  conto  della
complessita'  delle  attivita'  e  del  livello  di   responsabilita'
connessi all'incarico attribuito nonche' e del grado di conseguimento
degli obiettivi. 
    7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in  caso
di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e
di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma  5,  si
determina   un   corrispondente   ampliamento   delle   facolta'   di
alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli  strumenti
a tal fine previsti dall'art. 67.