(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                       Progressione economica 
                     all'interno della categoria 
 
    1. All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione
economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza,  dopo
il  trattamento  tabellare   iniziale,   di   successivi   incrementi
retributivi,  corrispondenti  ai  valori  delle   diverse   posizioni
economiche a tal fine espressamente previste. 
    2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite  delle
risorse  effettivamente  disponibili,  e'   riconosciuta,   in   modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti,  determinata  tenendo
conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 
    3. Le progressioni economiche sono attribuite in  relazione  alle
risultanze  della  valutazione  della  performance  individuale   del
triennio che precede l'anno  in  cui  e'  adottata  la  decisione  di
attivazione dell'istituto, tenendo conto  eventualmente  a  tal  fine
anche  dell'esperienza  maturata  negli   ambiti   professionali   di
riferimento, nonche'  delle  competenze  acquisite  e  certificate  a
seguito di processi formativi. 
    4.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento  dei  maggiori   compensi
spettanti al personale che  ha  beneficiato  della  disciplina  sulle
progressioni economiche orizzontali sono interamente a  carico  della
componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 
    5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota
della tredicesima mensilita'. 
    6.  Ai  fini  della  progressione   economica   orizzontale,   il
lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo
di  permanenza  nella  posizione  economica  in  godimento   pari   a
ventiquattro mesi. 
    7. L'attribuzione della progressione  economica  orizzontale  non
puo' avere decorrenza anteriore al 1°  gennaio  dell'anno  nel  quale
viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione
dell'istituto,   con   la   previsione   delle   necessarie   risorse
finanziarie. 
    8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza  limitata  al
solo anno  per  il  quale  e'  stata  prevista  l'attribuzione  della
progressione economica. 
    9.   Il   personale   comandato   o   distaccato   presso   enti,
amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per
le  progressioni  orizzontali  previste  per  il  restante  personale
dell'ente  di  effettiva  appartenenza.  A   tal   fine   l'ente   di
appartenenza  concorda  le  modalita'  per  acquisire  dall'ente   di
utilizzazione le informazioni e le  eventuali  valutazioni  richieste
secondo la propria disciplina. 
    10.  Sono  fatte  salve  le  procedure  di   attribuzione   della
progressione economica orizzontale ancora  in  corso  all'atto  della
sottoscrizione definitiva del presente CCNL.